L’art.47 del D.Lgs. 81/08 definisce il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI DELLA SICUREZZA (RLS), come quella figura, eletta o nominata, dai dipendenti di un’attività lavorativa, la quale ha il compito di rappresentare tutti i lavoratori per quanto concerne la salute dei lavoratori e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le modalità di individuazione del RLS, variano in base al numero di dipendenti presenti all’interno di un’azienda lavorativa.
In particolare:
- Nelle aziende fino a 15 dipendenti, viene eletto direttamente dai lavoratori
- Nelle aziende con più di 15 dipendenti, viene eletto dai lavoratori, in relazione alle rappresentanze sindacali presenti nell’azienda.
Secondo l’art. 50 del D.Lgs. 81/08, l’RLS all’interno di un’azienda, possiede molteplici funzioni in relazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare esso viene consultato preventivamente in merito alla redazione del documento di valutazione dei rischi, alla designazione degli addetti all’antincendio, degli addetti al primo soccorso e del medico competente. Inoltre può accedere a tutti i luoghi di lavoro in cui svolgono le lavorazioni.
Secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, deve frequentare un corso di formazione di 32 ore e degli aggiornamenti annuali della durata di 4 ore per poter ricoprire tale ruolo.
L’RLS è un soggetto fondamentale del servizio di prevenzione e protezione di un’azienda, in quanto può esprimersi attivamente in merito a tutti gli aspetti correlati alla sicurezza nei luoghi di lavoro, al piano di miglioramento da intraprendere per ridurre le non conformità, alla formazione dei lavoratori ed inoltre partecipa alla riunione periodica aziendale secondo quanto previsto dall’Art.35 D.Lgs 81/08.
Un altro aspetto fondamentale della figura del RLS è la sua possibilità di fare ricorso alle autorità giudiziarie competenti, qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Per tale motivo si predilige individuare come RLS, una figura aziendale di spicco la quale possiede una conoscenza approfondita e dettagliata del ciclo produttivo ed è caratterizzata da un rapporto di fiducia con il Datore di Lavoro (possibilmente un familiare).
Facoltà del Datore di lavoro, è quella di individuare un RLS di competenza territoriale (RLST), con le stesse funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno all’azienda.
Ci si affida ad un RLST, il quale viene assegnato dagli Enti Bilaterali o dalle associazioni di categoria e di settore, quando all’interno di un contesto lavorativo, non si riesce ad individuare una figura di fiducia in grado di poter ricoprire tale ruolo ed inoltre perché la tipologia di mansione e di lavorazione, favorisce il continuo turn – over di forza di lavoro, fra lavoratori stagionali e lavoratori a chiamata in entrata e in uscita.
Il numero di RLS presenti all’interno di un’attività lavorativa varia anch’esso in relazione al numero di dipendenti presenti all’interno azienda. In particolare:
- 1 RLS sino a 200 dipendenti
- 3 RLS nelle unità produttive con 201 – 1000 dipendenti
- 6 RLS nelle unità produttive con più di 1000 dipendenti