E’ fondamentale pianificare una vincente strategia per una corretta gestione delle emergenze, in modo da mitigare le conseguenze di incidenti rilevanti sulla popolazione con un’efficace informazione sul rischio e sulle misure di autoprotezione da adottare in emergenza.
I gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante “sono tenuti a prendere tutte le misure idonee a prevenirli” e adottando idonee e specifiche misure di prevenzione, mitigazione e contenimento degli effetti.
Tutto ciò consente di ridurre le probabilità di accadimento degli eventi e le loro conseguenze; tuttavia è impossibile eliminare completamente i rischi, anche se originati da eventi ritenuti abbastanza improbabili.
L’art .18, comma 1 lettere b) e t) prevedono rispettivamente che il datore di lavoro debba:
* designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenza
* Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, secondo le disposizioni previste dall’art.43.
In particolare il Datore di Lavoro ha l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori i quali dovranno ricoprire i ruoli di:
* Addetto alla prevenzione incendi ed evacuazione
* Addetto al primo soccorso
Tali ruoli possono essere ricoperti sia dal datore di lavoro che da un qualsiasi lavoratore.
Nel dettaglio, gli addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione devono:
* collaborare alle attività di prevenzione incendi,
* partecipare all’elaborazione ed aggiornamento del piano d’emergenza (il quale spetta obbligatoriamente alle attività con più di 10 dipendenti),
* conoscere e mantenere in efficienza i sistemi di prevenzione incendi (estintori, sistemi di allarme, uscite di emergenza, segnaletica di sicurezza)
La loro formazione dipende dal rischio incendio evidenziato dalla valutazione dei rischi (valutazione che deve essere conforme a quanto stabilito dal D.M. 10 marzo 1998) e deve essere attuata preferibilmente dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, anche grazie all’attivazione della Convenga a suo tempo stipulata dal MIUR con il Ministero dell’Interno. In presenza di un rischio basso la formazione è quella prevista dal CORSO A (4 ore); In presenza di un rischio medio la formazione è quella prevista dal CORSO B (8 ore); In presenza di un rischio alto la formazione è quella prevista dal CORSO C (16 ore);
I principali compiti che possono essere svolti dagli addetti al pronto soccorso sono:
* mantenere in efficienza i presidi medico chirurgici aziendali (pacchetto di medicazione, cassetta di pronto soccorso, infermeria ecc.
* aggiornare i numeri telefonici dei presidi sanitari esterni
* intervenire in caso di infortunio anche allo scopo di evitare che all’infortunato vengano prestate azioni di soccorso non idonee.
Gli addetti nominati dal datore di lavoro non possono rifiutare la designazione se non per giustificati motivi. Essi devono essere formati adeguatamente e disporre, ove necessario di attrezzature adeguate ai rischi specifici presenti sul luogo di lavoro. La formazione degli addetti al pronto soccorso deve essere svolta da personale medico, in collaborazione, se possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. I corsi previsti dal D.M. 388/2003 sono così suddivisi:
– 16 ore per aziende classificate di gruppo “A”
– 12 ore per aziende classificate di gruppo “B” e “C”
Con cadenza triennale è previsto l’obbligo di aggiornamento per la parte pratica. Niente paura, gli esperti di Studio Formazione potranno guidarti nella realizzazione dell’intero percorso formativo.