7 regole fondamentali per la corretta gestione di lavoratori minorenni
Le norme in materia di salute e sicurezza richiedono attenzione particolare nella gestione dei rischi per lavoratori minorenni. Di seguito le 7 regole fondamentali per dimostrare di aver correttamente gestito il rischio:
1. In presenza di lavoratori minorenni considerare i rischi specifici nel documento di valutazione dei rischi (DVR) o specifico allegato per attestare la compatibilità o l’incompatibilità della mansione.
2. Richiedere ai titolati della responsabilità genitoriale (o tutori del minore) firma del documento di valutazione con le misure di prevenzione e protezione previste per la mansione.
3. In funzione dei rischi di mansione sottoporre il lavoratore a visita medica di idoneità preventiva o preassuntiva svolta dal medico competente aziendale.
4. Prevedere la formazione generale e specifica da concludere entro 60 giorni dall’assunzione.
5. Informare il lavoratore prima dell’inizio attività sui rischi di mansione e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in azienda con firma del verbale dell’incontro.
6. Consegnare al lavoratore i dispositivi di protezione individuale previsti per la mansione.
7. Vigilare sul minorenne per garantire l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro considerando la giovane età del lavoratore (sviluppo fisico non ancora completo, mancanza di esperienza, minore attenzione, impulsività, ecc.).
IN CASO DI ATTIVITA’ PROMOSSA DA ISTITUTI D’ISTRUZIONE
Verificare la convenzione proposta e gli obblighi previsti in materia di sicurezza e salute in caso di alternanza scuola lavoro ed altre attività proposte da istituti d’istruzione.
La formazione generale e/o specifica di mansione può essere promossa e svolta dal soggetto promotore.
Resta al soggetto ospitante (azienda) l’eventuale completamento della formazione di mansione e l’attività di informazione e formazione interna sui rischi aziendali.
La visita medica può essere svolta da medico del lavoro nominato dal soggetto promotore.
Resta al soggetto ospitante l’obbligo di consegnare il giudizio di idoneità al proprio medico competente per l’approvazione.
La consegna dei dispositivi di protezione individuale (DPI) può essere svota dal soggetto promotore.
Resta al soggetto ospitante la verifica della completezza dei DPI rispetto ai rischi aziendali e l’adeguatezza dei livelli di protezione garantiti.