Che cos’è il DVR? Chi lo deve redigere? Cosa deve contenere? Ecco tutte le informazioni utili sul Documento di Valutazione dei Rischi
Che cos’è il DVR?
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento che raccoglie la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione attuate e da attuare.
Tutte le aziende con lavoratori (compresi soci lavoratori, stagisti, tirocinanti e lavoratori con contratti temporanei) devono predisporre e conservare il DVR presso l’azienda.
La valutazione dei rischi è un obbligo del datore di lavoro e la mancanza di questo documento può portare a ingenti multe e sanzioni.
Chi deve redigere il DVR?
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere redatto dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro, per predisporre un documento che soddisfi i requisiti di legge e per avere consulenza specifica in materia di sicurezza e salute, può avvalersi del supporto di personale interno ed esterno all’azienda.
Noi supportiamo la vostra azienda nella redazione del DVR a Brescia e in Regione Lombardia: i nostri professionisti fanno un sopralluogo tecnico per valutare i rischi e redigere un documento che rispecchi veramente la realtà aziendale.
Noi non redigiamo DVR prestampati, ma per ogni impresa prepariamo un documento che è il risultato delle nostre analisi e che è veramente utile ai fini della sicurezza sul lavoro.
Cosa deve contenere il DVR e cosa sono le procedure standardizzate?
Il DVR deve contenere:
1) La descrizione dell’azienda e l’organigramma della sicurezza
2) La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza a cui sono esposti i lavoratori durante l’attività lavorativa;
3) L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate a seguito della valutazione;
4) L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione da attuare per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Il documento deve essere conservato in azienda in formato cartaceo o informatico, deve essere munito di data certa e deve riportare la firma del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del medico competente (ove previsto) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi sono un modello semplificato, proposto dal ministero del lavoro, che alcune aziende a rischio ridotto possono utilizzare come metodo per la predisposizione del DVR.
Quando deve essere predisposto e aggiornato il DVR?
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. Per dimostrare di aver effettuato immediatamente la valutazione dei rischi è comunque opportuno predisporre il DVR prima dell’inizio attività.
Il DVR non ha una scadenza, ma deve essere aggiornato entro 30 giorni in seguito a:
1) Variazioni significative del processo produttivo o dell’organizzazione aziendale, ad esempio l’acquisto di nuovi strumenti o macchinari, l’introduzione di nuove mansioni e modifiche dei luoghi di lavoro.
2) Infortuni e quasi infortuni.
3) Necessità evidenziate dai risultati della sorveglianza sanitaria o da indagini tecniche di rischio, ad esempio problemi di salute legati all’attività o risultati dell’indagine fonometrica per il rischio rumore.
Riferimenti normativi: Artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/08
Desideri maggiori informazioni?
La tua azienda necessita di consulenza in merito alla sicurezza o alla redazione del DVR? Contatta ora gli specialisti di Studio Formazione al 030.2304737 o a questo modulo.