Sgravio contributivo totale (entro il tetto massimo di 8.060 euro su base annua) per un periodo di 12 mesi per l’assunzione, nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020, delle seguenti tipologie di utenti:
Tali figure devono essere assunte con contratto a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione o in apprendistato professionalizzante (lo sgravio è cumulabile con l’esonero strutturale previsto dalla legge 205/2017).
È un’opportunità rivolta a tutte le aziende che intendono assumere nuove risorse ed è particolarmente vantaggiosa, in quanto è destinata a lavoratori di qualsiasi età, non solo gli under 29.! Clicca qui per approfondimenti
L’esonero contributivo è rivolto ai datori di lavoro privati che assumono:
Condizione essenziale è l’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con i datori di lavoro agevolati.
Per quanto concerne i datori di lavoro, la norma non pone limiti geografici o vincoli dimensionali: è quindi applicabile a qualsiasi azienda, indipendentemente dalla residenza del lavoratore. Le aree in cui deve essere ubicata la sede del datore di lavoro sono:
Quindi, indipendentemente dalla macro divisione che è stata fatta, l’incentivo vale in tutto il territorio nazionale.
È possibile accedere alla nuova misura esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
Sono esclusi dal beneficio i contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione. L’importo massimo è di 8.060 euro su base annua, per ciascun lavoratore assunto, e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.
In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è ridotto proporzionalmente all’orario di lavoro effettivamente svolto.
L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.
L’incentivo può essere fruito alternativamente nel rispetto del “de minimis”. In particolare, in caso l’azienda dovesse fruirne oltre i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, occorre rispettare quanto contenuto nell’art. 7 del suddetto Regolamento.
In altri termini, l’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto. Condizione, questa, non richiesta per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a:
Ai fini dell’ammissione al beneficio, è necessario fare richiesta preventiva sui portali regionali dedicati, attraverso un ente accreditato come il nostro. Successivamente i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico.
L’INPS effettua le seguenti operazioni:
Il Decreto Direttoriale n. 52/2020 all’articolo 8 specifica la possibilità di cumulare IO Lavoro con:
Il Decreto Direttoriale ANPAL 66/2020, specifica infine che l’incentivo IO LAVORO è altresì cumulabile con l’esonero volto all’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.
Pertanto terminata la fruizione dell’incentivo “IO Lavoro”, sarà possibile agganciare il bonus assunzioni giovani under 35 nel rispetto della normativa di riferimento.
Ma se non è ancora attuativo, cosa posso fare adesso?
Inizia a prenotare la dotazione per la tua nuova assunzione e successivamente potrai inviare istanza all’INPS.