La Formazione Generale e Specifica per la sicurezza sul lavoro è un obbligo che ogni lavoratore deve espletare entro 60 giorni dalla data di assunzione.
Il percorso formativo si articola in 2 moduli, articolati in base al rispetto di quanto prevedono le lettere a e b del comma 1 e il comma 3 del d.lgs 81/08.
Il 1° modulo riguarda la formazione generale, che ha una durata minima di quattro ore per tutti i settori e riguarda i «concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro».
Il 2° modulo è invece relativo alla formazione specifica che, in base all’art.37 del sopracitato d.lgs sulla sicurezza sul lavoro, deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione, al momento del trasferimento o cambiamento di mansioni o ancora quando si introducono nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
La durata minima è di 4, 8 oppure 12 ore, a seconda dei rischi riferiti a ciascuna mansione e settore di appartenenza, che possono essere bassi, medio o alti.
- Nei settori a rischio basso si prevedono 8 ore: 4 di formazione generale e 4 di formazione specifica
- Nei settori a rischio medio si prevedono 12 ore: 4 di formazione generale e 8 di formazione specifica
- Nei settori a rischio alto si prevedono 16 ore: 4 di formazione generale e 12 di formazione specifica
La formazione prevede per tutti quanti un aggiornamento quinquennale di 6 ore, sempre in base alla valutazione dei profili di rischio.
Comunque assumere fino a tre apprendisti.
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