Il lockdown ha comportato molte difficoltà per i tirocinanti extracurriculari, spesso giovani alla prima esperienza nel mondo del lavoro.
I loro percorsi non sono regolati da un contratto di lavoro, ma da convenzioni tra l’ente promotore e il soggetto ospitante, con l’obiettivo primario di attuare un periodo di formazione e orientamento in ambito lavorativo. Le Regioni e le Province Autonome hanno imposto, in linea generale, la sospensione dei tirocini, senza tuttavia escludere la possibilità della loro interruzione anticipata. Ma c’è un’altra strada percorribile: quella dello svolgimento a distanza.
Vediamo insieme, caso per caso, le diverse opportunità di gestione:
1. Sospendere il tirocinio:
a. in caso di chiusura delle attività aziendali a seguito di provvedimenti restrittivi
b. in caso di sospensione dei lavoratori (in CIG, CIGD, Fondi bilaterali, e qualunque altro tipo di ammortizzatore), a ore o a rotazione, che appartengono alla stessa unità operativa e adibiti alle stesse mansioni del tirocinante, salvo accordi sindacali.
Il periodo di sospensione può essere in questi casi recuperato (vedi punto 3).
2. Far svolgere l’esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalità a distanza assimilabili allo smart working, nei casi in cui gli obiettivi del piano formativo siano riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell’esperienza formativa non in presenza. In tali casi, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all’assistenza per il tramite di adeguata tecnologia.
Inoltre, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell’esperienza formativa.
In relazione agli aspetti formali, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie.
Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.
La modalità “a distanza” deve essere preferibile, ove necessario, per assicurare le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente, anche prevedendo un mix distanza-presenza e limitando il tempo di presenza a quanto necessario a garantire la qualità del tutoraggio.
In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio.
3. Resta ferma la possibilità di interrompere i tirocini, qualora gli obiettivi formativi del b non siano conseguibili, data l’attuale situazione. Qualora le parti interessate decidano di non procedere con il recupero del tempo di sospensione attraverso la proroga della durata iniziale, la chiusura anticipata del tirocinio dovrà essere formalizzata e motivata.
4. Il tirocinio in presenza può essere svolto solo se l’azienda è nelle condizioni di rispettare le indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività, rispettando le misure di sicurezza, fornendo adeguati strumenti di protezione individuale e assicurando il corretto distanziamento tra gli operatori.