Documento valutazione dei rischi e rischio biologico da Coronavirus
Cos’è il DVR e chi lo deve redigere?
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento fondamentale per la sicurezza in azienda ed è uno strumento previsto dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08).
Il DVR è un documento che raccoglie la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione attuate e da attuare, deve dunque rappresentare in modo accurato l’azienda per quanto riguarda la sicurezza. Per questo il DVR non può essere un documento standard: come non esistono due aziende identiche, allo stesso modo ogni DVR deve essere costruito sulla base delle specifiche necessità e situazioni.
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere adottato da tutte le aziende con lavoratori (compresi soci lavoratori, stagisti, tirocinanti e lavoratori con contratti temporanei) e la sua redazione è un obbligo del datore di lavoro: la mancanza di questo documento può portare a ingenti multe e sanzioni.
Per predisporre questo documento, il datore di lavoro può avvalersi di una consulenza di personale esterno all’azienda esperto in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
DVR sicurezza a Brescia e Regione Lombardia
Studio Formazione, tramite i suoi consulenti esperti, supporta la vostra azienda nella redazione del DVR a Brescia e in tutta la Regione Lombardia: i nostri professionisti, dopo un sopralluogo tecnico per valutare i rischi, redigono un documento che rispecchia veramente la realtà aziendale.
Noi non ci affidiamo a DVR prestampati, ma per ogni impresa prepariamo un documento che è il risultato delle nostre analisi. Così il vostro Documento di Valutazione dei Rischi è veramente utile ai fini della sicurezza sul lavoro, sia per rendere più efficienti i processi, che per evitare sanzioni e altri inconvenienti.
Il DVR deve contenere:
1) La descrizione dell’azienda e l’organigramma della sicurezza;
2) La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza a cui sono esposti i lavoratori;
3) L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate a seguito della valutazione;
4) L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione da attuare per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Quando deve essere fatto il DVR?
Il DVR deve essere elaborato entro i 90 giorni dalla data di inizio dell’attività, ma è comunque opportuno predisporre il DVR prima dell’inizio attività per dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi immediatamente.
Il documento deve essere conservato in azienda in formato cartaceo o informatico, firmato dal datore di lavoro, dal RSPP, del medico competente (ove previsto) e del RLS.
Il DVR non ha una scadenza, ma deve essere aggiornato entro 30 giorni in seguito a variazioni significative del processo produttivo o dell’organizzazione aziendale, infortuni o quasi infortuni e in seguito a necessità evidenziate dai risultati della sorveglianza sanitaria o da indagini tecniche di rischio.
Coronavirus (Covid-19) e aggiornamento DVR
Bisogna aggiornare il DVR in relazione al nuovo rischio biologico associato al covid-19?
La situazione riguardo l’emergenza coronavirus è in continuo aggiornamento e ogni azienda presenta caratteristiche e problematiche differenti da considerare.